La riduzione del tasso medio di tariffa INAIL (OT24)

L’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe emanate con d.m. 12.12.2000, come modificato, da ultimo, dal d.m. del 3.3.2015, prevede l’applicazione da parte dell’INAIL di una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale e, per ciascun intervento, individua la documentazione probante l’attuazione degli stessi.

Per accedere alla riduzione, l’azienda che ha realizzato tali interventi migliorativi deve presentare un’apposita istanza (Modulo OT24), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, secondo lo schema seguente:

Lavoratori-AnnoRiduzione %
Fino a 1028%
Da 11 a 5018%
Da 51 a 20010%
Oltre 2005%

Il punteggio attribuito alla dotazione di dispositivi uomo a terra varia da 20 a 50 punti in relazione al settore di appartenenza dell’azienda.

La sezione del modulo OT24 da compilare relativa ai dispositivi uomo a terra è il quadro E8 “Interventi per la prevenzione del rischio da lavoro in solitario”.

E’ probante la seguente documentazione:
– fattura di acquisto del dispositivo
– stralcio del DVR dal quale risultino le mansioni a rischio per lavoro in solitario

 

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